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1)
LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o
uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita
del proprio figlio presso il Comune di residenza, anche se la nascita
è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di
cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il bambino,
entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre
quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello della
madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI
CERTIFICATI
Tutti i
certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli
estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati
dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè le
informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non
autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le
informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione
(ad es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI
STATO CIVILE
La pubblica
amministrazione, non può richiedere estratti di atti di stato civile
al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente
all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI
D'UFFICIO
Le pubbliche
amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la produzione di
certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di
carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici
competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il
provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o
certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che
risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse
stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA
DEI CERTIFICATI
Qualora
l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le
autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o qualità
personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o
conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti
d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da
parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva
l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA
L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze
da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione
della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in
presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è
presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono
essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche
nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI
PUBBLICAZIONI
L'interessato
può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia
della dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i pubblici
concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va
autenticata.
8) DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in
cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della
Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i
cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio
1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA'
IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione
dell'accertazione della domanda, è vietato alle amministrazioni
pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi,
richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti
nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei
corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE
AUTENTICHE
La produzione
di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal
funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale, da
quello presso il quale l'originale è depositato o conservato, o da
quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere
fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a
ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE
PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata
l'autenticazione della firma per la presentazione delle domande ai
concorsi pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre più previsto
il limite di età, tranne che per alcuni casi particolari previsti
dalle singole amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi
all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI
FOTOGRAFIA
La
fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che
rilascia il certificato, purchè sia presentata personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta
espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA
DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di
identità, può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione
dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio,
potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità e/o del
passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta
obbligatorio per il rilascio del passaporto e/o della carta di
identità.
14) FIRME DI PIU'
PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti
che richiedono la firma di più persone, possono essere sottoscritti
anche separatamente ed in momenti diversi. |
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