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Autocertificazione: Cosa fare se non viene accettata |
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Il
pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non
ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e
rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile
della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica,
inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e
il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore,
il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il
procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le
ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per
conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato
Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del
luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta
giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o
l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni
del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della
reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della
richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele,
istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio. |
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