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Autocertificazione: sottoscrizione, autentica della firma e
imposte di bollo |
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La
legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che
l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta
in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione
dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,
cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci,
anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario
competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato
dal gestore di pubblici servizi.
L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal
cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge,
dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione a liste di
collocamento, ecc... |
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