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Autocertificazione: quali dichiarazioni si possono autocertificare? |
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Si possono autocertificare: |
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A) Con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni :
- la data e il
luogo di nascita
- la residenza
- la cittadinanza
- il godimento dei diritti politici
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a,
divorziato/a)
- lo stato di famiglia
- l'esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
- la posizione agli effetti degli obblighi militari
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualifica tecnica
- situazione reddituale ed economica, anche ai fini della
concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo
assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e
inerente all'interessato.
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di
pensione; qualità di studente o di casalinga
- qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ecc.
- di non aver riportato condanne penali
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri di stato civile.
Le dichiarazioni di
cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico
ufficiale. |
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B) Con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà
- Tutti gli
stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi
alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di
famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può
riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e
deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della
pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici
giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione
competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici,
copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in
possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non
richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale
quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà:
a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di
riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel
caso di presentazione diretta). |
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