Riva di Solto (Bg)- Regolamento Edilizio Comunale |
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TITOLO I INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA TIPOLOGIE DI INTERVENTO, SOGGETTI, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE
ART. 11 - ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA: DOMANDE, SOGGETTI, CONTENUTI, PROCEDURE 11.1 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA: Le domande di autorizzazione edilizia indirizzate all’Amministrazione Comunale e redatta su carta legale, deve essere sottoscritta: a) Dal proprietario, dal possessore o dal detentore del bene che si intende trasformare b) Dal progettista abilitato 11.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA: a) Tutto quanto già elencato dal presente Regolamento relativo alla richiesta di Concessione Edilizia. 11.3 SOGGETTI: a) Sono legittimati a presentare istanze di autorizzazione edilizia gli stessi soggetti legittimati a richiedere la Concessione edilizia, come riportati nell’art. 7 del presente regolamento. 11.4 ALLEGATI ALLA DOMANDA: gli elaborati, da allegare in duplice copia alla domanda di autorizzazione edilizia sono i seguenti: a) relazione tecnica illustrativa; b) planimetria di progetto in scala adeguata con indicate le opere in oggetto, le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici adiacenti, il calcolo del volume del progetto e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PRG, ed eventuali aree vincolate; c) almeno due sezioni quotate di cui almeno una sul vano scala, ove esistente. d) Deve altresì essere presentata la seguente documentazione:
e) Ove necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico; f) Ove necessario, copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.7 della legge 1497/39 in caso di immobile assoggettato a vincolo paesistico-ambientale (legge 1497/39, legge 431/85); g) Parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove necessario. 11.5 FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: a) L’Amministrazione comunale provvede, secondo quanto disposto dall’art. 7 della L. 241/90, a comunicare all’interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili l’avvio del procedimento. In caso di presentazione personale alla struttura competente, la ricevuta di cui al precedente art. 20, comma 2, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui al presente articolo. b) Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere comprese:
c) Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria), qualora emerga carenza o incompletezza della documentazione, provvede a formulare la richiesta di completamento o regolarizzazione della documentazione stessa. d) Completato l’esame dei documenti allegati alla pratica edilizia, e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del termine previsto dall’art. 7 della L. 25 marzo 1982, n. 94 per la formazione del silenzio-assenso, il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) predispone una relazione motivata diretta al soggetto competente per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. e) La relazione di cui al comma precedente deve contenere:
11.6 PROVVEDIMENTO FINALE ED EFFICACIA; a) Il responsabile della struttura organizzativa competente emana il provvedimento di accoglimento dell’istanza di autorizzazione edilizia. b) L’istanza di autorizzazione si intende accolta, ai sensi e alle condizioni dell’art. 7 della L. 25 marzo 1982, n. 94, qualora il responsabile della struttura organizzativa competente non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio. c) In caso di diniego, contestualmente all’emanazione del provvedimento di reiezione dell’istanza di autorizzazione edilizia, il responsabile della struttura organizzativa competente comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente. d) Il provvedimento di autorizzazione edilizia deve contenere:
e) Il responsabile della struttura competente comunica al richiedente, al domicilio da questi indicato e a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso di emanazione della concessione edilizia o dell’autorizzazione edilizia o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le relative motivazioni. f) Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di concessione, è tenuto a provvedere al ritiro dell’atto, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ossia dopo aver provveduto al pagamento degli oneri concessori. g) Nel caso di ritardati pagamenti si applicano i disposti di cui all’art. 3 della legge 47/85. h) Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica l’art. 7 della L.R. 60/77. i) Il provvedimento di autorizzazione edilizia acquista efficacia una volta pubblicato all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi nonchè una volta corrisposti, se dovuti, i contributi concessori. j) La pubblicazione di cui al comma precedente costituisce atto dovuto e deve essere effettuata contestualmente all’avviso di avvenuta emanazione del provvedimento.
ART. 12 - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI: SOGGETTI, CONTENUTI, PROCEDURE 12.1 SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE: La comunicazione di inizio lavori, indirizzata all’Amministrazione, deve essere sottoscritta: a) Dalla persona per conto della quale l’opera viene eseguita (committente) b) Dal proprietario (quando sia persona diversa dal committente) o dal legale rappresentante del proprietario o dei condomini; c) Dal progettista-Direttore dei lavori asseverante d) Dall’impresa (ditta esecutrice delle opere). 12.2 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI: a) oggetto della comunicazione; b) generalità complete del richiedente, comprensive del numero di codice fiscale, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa; c) estremi ed ubicazione dell’immobile, con l’indicazione della zona urbanistica in cui insiste l’immobile oggetto dell’intervento; d) dichiarazione che l’immobile non è soggetto a vincoli di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490. e) dichiarazione di proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento o indicazione dell’altro titolo che legittima il dichiarante all’esecuzione delle opere interne; f) generalità del professionista, con relativo codice fiscale, nonché degli estremi dell’iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale; g) generalità dell’imprenditore che è stato incaricato della esecuzione delle opere interne; h) sottoscrizione del dichiarante, data e luogo di presentazione della comunicazione. i) Elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati. j) Il professionista, nella relazione, deve:
k) La relazione deve inoltre asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. 12.3 SOGGETTI: a) Sono legittimati a presentare comunicazione di inizio lavori gli stessi soggetti legittimati a richiedere la Concessione edilizia, come riportati del presente regolamento. 12.4 ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE: gli elaborati, da allegare in unica copia alla comunicazione di inizio lavori, sono i seguenti: a) relazione tecnica illustrativa; b) elaborati grafici esplicativi degli interventi previsti. 12.5 FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: a) L’istruttoria della comunicazione di inizio lavori, che abilita all’esecuzione degli interventi è rivolta all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 26 della legge 28/2/1985, n. 47.
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