Riva di Solto (Bg)- Regolamento Edilizio Comunale 

  

TITOLO I 

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, SOGGETTI, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE

 

ART. 13 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’: DENUNCIA, SOGGETTI, CONTENUTI, PROCEDURE

13.1  SOTTOSCRIZIONE DELLA DENUNCIA: la denuncia di inizio attività per eseguire i lavori di cui al precedente articolo 5, indirizzata all’Amministrazione Comunale e redatta su carta legale, deve essere sottoscritta:

a)  Dalle persone per conto delle quali l'opera viene eseguita (committente);

b)  Dal Proprietario (quando sia persona diversa del Committente) o dal legale rappresentante del Proprietario o dei Condomini;

c)  Dal progettista e dal direttore dei lavori asseverante

d)  Dall’impresa esecutrice delle opere.

13.2  CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’: nella denuncia dovranno risultare esplicitamente:

a)  Oggetto della denuncia di inizio attività;

b)  generalità complete del dichiarante, comprensive del numero di codice fiscale, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la denuncia in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella denuncia stessa;

c)  generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;

d)  ubicazione ed estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione:

e)  della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste;

f)  di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull’immobile oggetto dell’intervento;

g)  dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la denuncia di inizio attività;

h)  generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;

i)  indicazione dell’impresa alla quale vengono affidati i lavori;

j)  indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.

k)  Elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

13.3  SOGGETTI: sono legittimati a presentare denuncia di inizio attività i seguenti soggetti:

a)  Il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari;

b)  L’amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;

c)  Il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l’intervento avviene su parti comuni;

d)  il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura;

e)  il rappresentante legale del proprietario;

f)  il titolare di diritto di superficie;

g)  l’usufruttuario, nei limiti di cui all’art. 986 c.c.;

h)  l’enfiteuta;

i)  il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù;

j)  l’ affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n. 203;

k)  il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione;

l)  il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;

m)  il concessionario di cave e miniere, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio dell’attività in concessione;

n)  il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;

o)  colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;

p)  colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio.

13.4  ALLEGATI ALLA DENUNCIA: gli atti ed gli elaborati, da allegare in unica copia alla denuncia di inizio attività, sono i seguenti:

a)  Tutti gli elaborati previsti per le richieste di Concessione Edilizia.

13.5  FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: il procedimento è il seguente:

a)  Nel termine di 20 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, di cui all’art. 2 comma 620 l. 662/96 il responsabile del procedimento o dell’istruttoria verifica la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per la legittimità della denuncia stessa.

b)  L’istruttoria per la denuncia di inizio attività per gli interventi previsti dall’allegato A alla D.G.R. 6/38573 del 25/09/1998 è sviluppata nei tempi previsti dal comma precedente.

c)  La verifica della documentazione, trattandosi di facoltà, è rivolta all’esistenza e conformità, di tutta la documentazione prevista per l’atto autorizzativo di cui la denuncia è sostitutiva, oltre a quanto indicato dall’art. 4 della Legge regionale 22/99.

d)  E’ facoltà del responsabile del procedimento o dell’istruttoria, di sospendere i termini della denuncia per richiedere integrazioni e/o maggiori specificazioni. Il termine può essere interrotto una sola volta, e ricomincia per intero dalla data di presentazione delle integrazioni.

e)  Il Responsabile del procedimento o dell’istruttoria, anche successivamente al termine di cui al comma precedente, può richiedere integrazioni documentali o il versamento di oneri concessori dovuti.

13.6  EFFICACIA

a)  La denuncia di inizio attività assume efficacia trascori i 20 giorni dalla sua presentazione all’Ufficio Tecnico Comunale, a condizione che il responsabile del servizio non abbia interrotto il termine per integrazioni e/o non abbia notificato l’illegittimità della denuncia stessa e la conseguente diffida ad iniziare i lavori.

 

ART. 14 - NEGAZIONE DELL’ATTO AUTORIZZATIVO

14.1  Il provvedimento conclusivo, in caso di diniego è comunicato all’interessato e per conoscenza al progettista entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per il rilascio dell’atto autorizzativi come previsto dagli articoli precedenti, unitamente alla motivazione della negazione dell’atto.

14.2  Anche nel caso di comunicazione scritta di inizio lavori, di Denuncia di Inizio Attività o in ogni altro caso non precedentemente descritto il provvedimento di diniego è notificato all’interessato e comunicato per conoscenza al progettista unitamente alla motivazione della negazione dell’atto, ordinando all’interessato di non effettuare le previste trasformazioni.

 

ART. 15 - CARATTERISTICHE DELL’ATTO AUTORIZZATIVO E CONDIZIONI

15.1  L’atto autorizzativo è rilasciato dall’autorità legittimata ad assumere l’atto finale al proprietario dell'area, o a chi abbia titolo per richiederla, con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'art. 31 della Legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti vigenti.

15.2  Per gli immobili di proprietà dello Stato, l’atto autorizzativo è dato a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene.

15.3  L’atto autorizzativo deve contenere:

a)  Gli estremi dell’atto autorizzativo;

b)  Gli estremi della richiesta dell’atto autorizzativo;

c)  L’oggetto e la definizione tecnico-giuridica dell’intervento, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall’istante;

d)  Le generalità, complete del numero di codice fiscale dei concessionari, del tecnico progettista, del Direttore dei Lavori ed eventualmente dell’esecutore delle opere;

e)  L’ubicazione dell’intervento, l’identificazione della zona nello strumento urbanistico e catastale (numero di mappa e foglio) dell’immobile oggetto dell’atto autorizzativo;

f)  Gli estremi e il contenuto di autorizzazioni, nulla osta, pareri assunti nei vari procedimenti connessi;

g)  La data del parere della commissione edilizia, e di eventuali altre commissioni;

h)  Eventuali altri pareri o estremi di documenti rilevanti;

i)  L'ammontare del contributo riferito all’atto autorizzativo e gli estremi di versamento;

j)  Le eventuali prescrizioni. L’atto autorizzativo può contenere eventuali prescrizioni dettate dalla Commissione Edilizia o risultanti dai pareri obbligatori espressi dalle autorità diverse da quella comunale. Tali prescrizioni possono essere di tipo urbanistico, edilizio, igienico sanitario ed estetico. Non devono comunque essere di entità tale da comportare la rielaborazione del progetto;

k)  Copia degli elaborati progettuali e della relativa documentazione riportanti gli estremi dell’atto autorizzativo, firmati dalla autorità legittimata ad assumere il provvedimento finale;

l)  Il temine per l'inizio dei lavori che non può essere superiore ad un anno dalla data di notifica dell’atto autorizzativo nonché il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere utilizzabile per l’uso previsto dall’atto autorizzativo, che non può essere superiore a tre anni.

15.4  Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere inoltre concesso quando si tratta di opere di considerevole mole o quando siano di particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

15.5  Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo atto autorizzativo; in tal caso il nuovo atto autorizzativo concerne la parte non ultimata.

15.6  L’Atto autorizzativo deve comunque menzionare l’obbligo del titolare di non iniziare i lavori prima dell’avvenuta denuncia, se dovuta, delle opere in cemento armato od a struttura metallica presso l’Amministrazione comunale competente (L.R. 1/2000) ai sensi delle leggi 1086/71 e 64/74 (per i comuni ricadenti in zona sismica la denuncia di cui sopra deve essere effettuata presso l’ufficio regionale competente – Genio civile).

15.7  I lavori soggetti ad autorizzazione paesaggistica, sono subordinati all’esito positivo, anche per infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, del controllo di cui all’art. 1, comma 5, della L. 431/85 da parte della Soprintendenza stessa. E’ facoltà del committente non attendere l’esito positivo del controllo della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali. In questo ultimo caso il committente si assume il rischio dell’eventuale rigetto dell’istanza.

15.8  I lavori riguardanti opere soggette al procedimento di valutazione di impatto ambientale possono avere inizio solo dopo l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte dell’ente competente.

15.9  Il titolare dell’atto autorizzativo deve presentare, all’apposita struttura comunale, la denuncia di inizio lavori e la denuncia di ultimazione lavori entro tre giorni dall’inizio o dall’ultimazione dei lavori stessi al fine di consentire il necessario controllo.

     


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