Riva di Solto (Bg)- Regolamento Edilizio Comunale 

  

TITOLO I 

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, SOGGETTI, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE

 

ART. 9 - ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: DOMANDE, SOGGETTI, CONTENUTI, PROCEDURE

9.1  SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA: Le domande di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 29/10/1999, n. 490 indirizzate all’Amministrazione Comunale o, nei casi previsti, all’Ente competente per il vincolo, e redatta su carta legale, deve essere sottoscritta:

a)  Dal proprietario dal possessore o dal detentore del bene che si intende trasformare

b)  Dal progettista abilitato

9.2  CONTENUTO DELLA DOMANDA: Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

a)  Oggetto della domanda

b)  generalità complete del richiedente, comprensive di numero del codice fiscale, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;

c)  estremi catastali e ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento;

d)  generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;

e)  specificazione della natura del vincolo (in riferimento al Decreto Legislativo 490/99)

f)  segnalazione in ordine all’eventuale inserimento dell’immobile all’interno del perimetro dei parchi regionali;

g)  comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi ex art. 7 della L. 1497/39 oppure ex art. 32, L. 47/85, oppure di compatibilità ambientale emessi sull’immobile in questione;

h)  solo nel caso di nuova costruzione, di sopraelevazione o di ampliamento, vanno indicati gli estremi catastali dei fondi confinanti e dei relativi proprietari;

i)  indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.

l)  Elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

9.3  SOGGETTI:

a)  Sono legittimati a presentare istanze di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 490/90, il proprietario il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare.

b)  In conformità a quanto disposto dall’art. 25 del Regio Decreto 3 giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente in base al Decreto Legislativo 490/90, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è, in ogni caso, preliminare all’avvio dei procedimenti edilizi o contestuale ad essi.

9.4  ALLEGATI ALLA DOMANDA: gli elaborati, da allegare in 4 copie alla domanda di autorizzazione paesaggistica, sono i seguenti:

a)  Documentazione indicata nell’abaco contenuto nell’allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3° Supplemento Straordinario al n.42 del B.U.R.L. del 17 ottobre 1997.

9.5  FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

a)  Il termine per il rilascio della autorizzazione paesaggistica è di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Tale termine può essere sospeso esclusivamente per richiedere l’integrazione della documentazione mancante e/o incompleta, ovvero per accertare gli elementi di cui al successivo comma b); il termine riprende a decorrere, per la parte rimanente, dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

b)  Successivamente alla presentazione dell’istanza, il responsabile del procedimento:

  1. verifica la presenza dell’autocertificazione relativa al titolo legittimante la presentazione dell’istanza;

  2. verifica la completezza della documentazione e degli elaborati presentati;

  3. individua il tipo di vincolo in cui ricade l’intervento e l’eventuale motivazione esplicitata;

  4. predispone una motivata relazione scritta diretta al soggetto competente per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento;

  5. chiede al Presidente di convocare la Commissione edilizia, mettendo contestualmente a disposizione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale tutta la documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale da esprimere nella relazione scritta da presentare alla Commissione medesima.

c)  La relazione di cui all’ultimo alinea del comma precedente deve essere depositata, se possibile, prima della relativa discussione della Commissione edilizia o direttamente nella seduta della Commissione stessa.

d)  La Commissione edilizia può convocare il progettista e colui che ha presentato l’istanza al fine di dare indicazioni per il corretto inserimento nel contesto paesistico tutelato dal vincolo.

9.6  PROVVEDIMENTO FINALE ED EFFICACIA;

a)  Una volta acquisito il parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, il responsabile della struttura competente assume il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica (o di diniego della stessa).

b)  Copia del provvedimento autorizzatorio con allegati il parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale e la relativa relazione, le tavole progettuali concernenti l’intervento autorizzato e la documentazione fotografica dei luoghi interessati dal progetto, vengono trasmessi alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali per consentire l’esercizio del relativo controllo.

c)  Secondo quanto previsto dai "Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali" di cui alla D.G.R. n. 6/30194 del 25 luglio 1997 il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ovvero di diniego della stessa, viene comunicato direttamente ai soggetti che hanno proposto l’istanza e pubblicato per non meno di 15 giorni consecutivi all’albo del Comune, nonché trasmesso alla Soprintendenza per il necessario controllo.

d)  I lavori sono subordinati all’esito positivo, anche per infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, del controllo di cui all’art. 1, comma 5, della L. 431/85 da parte della Soprintendenza stessa. E’ facoltà del committente non attendere l’esito positivo del controllo della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali. In questo ultimo caso il committente si assume il rischio dell’eventuale rigetto dell’istanza.

 

  

ART. 10 - ATTESTAZIONI DI COMPATIBILITA’ ARCHITETTONICA A PREPROGETTI IN ZONA A: DOMANDE, SOGGETTI, CONTENUTI, PROCEDURE

10.1  SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA: La domanda di attestazione di compatibilità architettonica a preprogetti in zon A, indirizzate all’Amministrazione Comunale e redatta su carta legale, deve essere sottoscritta:

a)  Dal proprietario, dal possessore o dal detentore del bene che si intende trasformare

b)  Dal progettista abilitato

10.2  CONTENUTO DELLA DOMANDA: Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

a)  Oggetto della domanda

b)  generalità complete del richiedente, comprensive di numero del codice fiscale, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;

c)  estremi catastali e ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento;

d)  generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;

e)  comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi ex art. 7 della L. 1497/39 oppure ex art. 32, L. 47/85, oppure di compatibilità ambientale emessi sull’immobile in questione;

f)  indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.

g)  Elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

10.3  SOGGETTI:

a)  Sono legittimati a presentare la domanda, il proprietario il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare.

10.4  ALLEGATI ALLA DOMANDA: gli elaborati, da allegare in duplice copia alla domanda, sono i seguenti:

a)  Elaborati grafici di rilievo necessari ad una completa e corretta acquisizione dello stato di fatto dell’immobile oggetto di intervento, con particolare riguardo agli aspetti del linguaggio architettonico.

b)  Elaborati grafici di progetto illustranti in modo dettagliato ed esauriente l’intervento proposto, soprattutto sotto il profilo estetico, delle finiture e dei materiali.

c)  Relazione storico filologica, con illustrazione delle modalità di intervento e delle eventuali precauzioni da adottarsi al fine di evitare di compromettere l’originario carattere architettonico dell’edificio.

d)  Documentazione fotografica esaustiva della totalità dei fronti, e dei locali interni più significativi.

10.5  FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

a)  Il termine per il rilascio della attestazione di compatibilità architettonica a preprogetti in zona A è di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Tale termine può essere sospeso una sola volta esclusivamente per richiedere l’integrazione della documentazione mancante e/o incompleta; il termine riprende a decorrere, per la parte rimanente, dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

b)  Successivamente alla presentazione dell’istanza, il responsabile del procedimento:

  1. verifica la presenza dell’autocertificazione relativa al titolo legittimante la presentazione dell’istanza;

  2. verifica la completezza della documentazione e degli elaborati presentati;

  3. predispone una motivata relazione scritta diretta al soggetto competente per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento;

  4. chiede al Presidente di convocare la Commissione edilizia, mettendo contestualmente a disposizione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale tutta la documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, la valutazione di compatibilità architettonica da esprimere nella relazione scritta da presentare alla Commissione medesima.

c)  La relazione di cui all’ultimo alinea del comma precedente deve essere depositata, se possibile, prima della relativa discussione della Commissione edilizia o direttamente nella seduta della Commissione stessa.

d)  La Commissione edilizia può convocare il progettista e colui che ha presentato l’istanza al fine di dare indicazioni per il corretto inserimento nel contesto paesistico tutelato dal vincolo.

10.6  PROVVEDIMENTO FINALE ED EFFICACIA;

a)  Una volta acquisito il parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, il responsabile della struttura competente assume il provvedimento finale di attestazione di compatibilità architettonica (o di diniego della stessa).

b)  Copia del provvedimento autorizzatorio con allegati il parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale e la relativa relazione, le tavole progettuali concernenti il preprogetto autorizzato e la documentazione fotografica dei luoghi interessati dal progetto, vengono notificati al richiedente, che successivamente alla pubblicazione dell’attestazione all’albo pretorio comunale può presentare denuncia di inizio attività


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