Riva di Solto (Bg)- Regolamento Edilizio Comunale |
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TITOLO I INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA TIPOLOGIE DI INTERVENTO, SOGGETTI, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE
ART. 7 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA: DOMANDE, SOGGETTI, CONTENUTI, PROCEDURE 7.1 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA: la domanda di concessione edilizia, indirizzata all’Amministrazione Comunale e redatta su carta legale, deve essere sottoscritta: a) Dalle persone per conto delle quali l'opera viene eseguita (committente); b) Dal Proprietario (quando sia persona diversa del Committente) o dal legale rappresentante del Proprietario o dei Condomini; c) Dal progettista. 7.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA: nella domanda dovranno risultare esplicitamente: a) Oggetto della domanda; b) Generalità, indirizzo, codice fiscale del richiedente con firma dello stesso; c) Titolo a richiedere l’atto autorizzativo ai sensi della Legge 28.01.1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; d) Generalità, indirizzo, codice fiscale e numero di iscrizione all'albo professionale di appartenenza del progettista con timbro e firma dello stesso; e) Numero di mappa e del foglio catastale dell’immobile dove è ubicato l’intervento con relativa superficie fondiaria-territoriale e la destinazione dell’area nello strumento urbanistico; f) L'obbligo di osservare le norme particolari del presente Regolamento Edilizio e del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni; g) L'obbligo dell'osservanza di tutte le formalità richieste dalle disposizioni regolamentari del Comune e dell'accettazione di tutte le norme ivi contenute; h) L'obbligo di denunciare immediatamente eventuali cambiamenti del Direttore dei Lavori e/o del Costruttore, riconoscendo in caso di inadempienza il non luogo a procedere dei lavori ed il decadimento d'ufficio dell'atto autorizzativo in corso. i) Elenco dei documenti ed elaborati allegati. 7.3 SOGGETTI: sono legittimati a presentare domanda di concessione edilizia i seguenti soggetti: a) Il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari; b) L’amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; c) Il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l’intervento avviene su parti comuni; d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura; e) il rappresentante legale del proprietario; f) il titolare di diritto di superficie; g) l’usufruttuario, nei limiti di cui all’art. 986 c.c.; h) l’enfiteuta; i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù; j) l’ affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n. 203; k) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; l) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; m) il concessionario di cave e miniere, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio dell’attività in concessione; n) il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; o) colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; p) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio. 7.4 ALLEGATI ALLA DOMANDA: gli atti ed gli elaborati, da presentare in duplice copia, da allegare alla domanda di concessione edilizia sono i seguenti: a) Attestazione di versamento per il prescritto parere A.S.L. b) Atto pubblico o scrittura privata attestante il titolo a richiedere l’atto autorizzativo ai sensi dell’art. 4 della Legge 28.01.1997 n. 10 o estremi degli stessi indicati nella richiesta dell’atto autorizzativo richiesto, comunicato o denunciato; c) Descrizione dettagliata dell’intervento proposto quando richiesta; d) Estratto di mappa, orientato e sufficientemente esteso da consentire, anche con elementi topografici particolari, l’individuazione delle particelle fondiarie oggetto d’intervento idoneamente evidenziate con colorazione; e) Estratto di P.R.G. e di eventuali altri piani (con la presenza di eventuali vincoli di tutela) con evidenziata l’area di intervento; f) Estratto di aerofotogrammetria con evidenziata l’area o l’immobile di intervento, le eventuali presenze naturalistiche od ambientali, gli eventuali impianti (elettrodotti, metanodotti ecc… e relative servitù) g) Planimetria stralcio dell’eventuale piano attuativo, idoneamente orientata; h) Piano quotato strumentale altimetrico in scala non inferiore a 1/200 salvo diversa scala che dovesse rendersi tecnicamente necessaria con inserito il fabbricato e relative quote di riferimento con punti fissi verificabili in loco; i) Rilievo planimetrico generale in scala non inferiore a 1/200 salvo diversa scala che dovesse rendersi tecnicamente necessaria con esatta indicazione dello stato di fatto, dal quale risultino:
j) Piante quotate in scala non inferiore a 1/100, salvo i casi in cui siano previste scale diverse, dalle quali risultino:
k) Sezioni longitudinali e trasversali compiutamente quotate in riferimento specifico alla quota 0,00, in scala non inferiore a 1/100, salvo i casi in cui siano previste scale diverse (recinzioni, particolari, ecc.), dell’immobile e del lotto con indicazione dell'andamento dello stesso, previsto in progetto. In tali sezioni dovrà altresì comparire la sezione stradale nella sua esatta posizione e altri punti fissi verificabili in loco ai quali ci si riferirà in fase di realizzazione delle opere. l) Prospetti e particolari in scala non inferiore a 1/100, salvo i casi in cui siano previste scale diverse (recinzioni, particolari, ecc.), di tutti i fronti contenenti l'indicazione delle altezze (con riferimento alla quota 0,00) e l'indicazione del tipo e la qualità dei materiali impiegati. Tali prospetti dovranno essere estesi anche alle costruzioni confinanti nel caso di costruzioni a cortina; m) Idonea documentazione fotografica numerata per illustrare in modo chiaro ed esauriente l'immobile oggetto dell'intervento nel suo contesto ambientale ed architettonico; n) Planimetria illustrativa dei punti di ripresa fotografica o) Tabelle e grafici in scala appropriata riportanti:
p) Documentazione completa e dimostrativa comprensiva delle dichiarazioni di conformità del progettista, circa l’eliminazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 09.01.1989 n. 13, Legge Regionale 20.02.1989 n. 6 ed i relativi regolamenti di attuazione, e successive modifiche e integrazioni. q) Per le costruzioni a servizio dell’attività agricola (L.R. 93/80), relazione tecnico-agronomica sottoscritta da tecnico abilitato, che dimostri l’esistenza e il funzionamento dell’azienda agricola, con allegato anche il certificato in originale, di iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli, o coltivatori diretti o azienda agricola. r) Dichiarazioni asseverate del progettista e sotto la propria responsabilità:
s) Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione eventualmente da scomputare dagli oneri di urbanizzazione concessori di cui all’art. 8 della Legge Regionale 05.12.1977 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. t) Computo metrico estimativo riferito all'ultima edizione del Bollettino Camera di Commercio della Provincia di Bergamo, con riferimento alle voci dello stesso per richieste scomputo opere di urbanizzazione, eventualmente per ristrutturazioni o in qualsiasi altro caso esplicitamente richiesto. u) Per le richieste di variante, di recupero e ristrutturazione, di ampliamento o modifica la documentazione da presentare dovrà idoneamente illustrare lo stato di fatto esistente o assentito, lo stato definitivo proposto e il confronto-rispetto, in tutti i termini dell’atto principale. Dovranno essere evidenziate con idonee coloriture le opere soggette ad intervento, le demolizioni (con colore giallo) e le parti di nuova realizzazione (con colore rosso). v) Documentazione completa di tutto quanto sopra descritto oltre la documentazione prescritta dalla legislazione vigente e relative domande in bollo, per altri visti od autorizzazioni da inoltrare ad altri Enti (Regione Lombardia, Servizio Beni Ambientali - Soprintendenza ai Beni Ambientali, Genio Civile, Provincia, A.N.A.S., Comunità Montana, ecc.). w) Copia autentica delle eventuali convenzioni tra confinanti. x) Atto unilaterale, con cui il richiedente si obbliga ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione di cui all'art. 7 della Legge 28.01.1977 n. 10. y) Per interventi su immobili esistenti estremi autorizzativi precedenti completi del fabbricato oggetto di proposta d’intervento. z) Vincolo volumetrico di asservimento e inedificabilità, registrato e trascritto, riferito all’area interessata dall’immobile richiesto. aa) Vincolo volumetrico di asservimento ed inedificabilità, registrato e trascritto, riferito all’area interessata dall’immobile richiesto, contenente anche l’impegno circa il mantenimento della destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola. bb) Vincolo pertinenziale registrato e trascritto relativo al rapporto autorimessa – abitazione (art. 9 comma 5 legge 24.03.1989 n. 122). cc) Calcolo analitico dettagliato e dimostrativo dei contributi concessori dovuti. dd) Modello di controllo ISTAT. ee) Progetti tecnici.
ff) Indagine geologica, nei casi previsti (L.R. 22.11.1997, n.41) gg) Benestare dell’Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 15.08.1991 n. 277. hh) Nulla osta del competente Ufficio dei Vigili del Fuoco qualora necessario o dichiarazione di responsabilità per le rispettive competenze dei committenti e del progettista. ii) E’ facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere documentazione non compresa nel presente elenco per una più corretta istruttoria ed evasione della pratica stessa. jj) Il Responsabile del Procedimento e la Commissione Edilizia, potranno richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala diversa nonché fotografie, disegni e plastici che fossero ritenuti necessari per l’esame ed il giudizio dell’opera proposta. kk) Per gli interventi di notevole importanza o su immobili con particolari caratteristiche o significato tipologico, storico, strutturale o ambientale non individuati dallo strumento urbanistico, il Responsabile del Procedimento, la Commissione Edilizia ed eventuali altre Commissioni, potrà richiedere per la proposta presentata il parere o benestare, quando questo non già previsto dalla vigente legislazione, di altri Enti (Regione Lombardia, Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, Genio Civile, Provincia, A.N.A.S., ecc.). ll) Per gli immobili o aree vincolati come previsto dal Decreto Legislativo 29/10/1999 n. 490, la documentazione progettuale oltre a quella già indicata, è prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale 25/07/1997, n. 6/30194, inerente i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative (legge Regionale 09/06/1997 n. 18 – procedure e modulistiche).
7.5 FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: il procedimento amministrativo da seguire nel rilascio di Concessione Edilizia è il seguente: a) L’Amministrazione comunale provvede, secondo quanto disposto dall’art. 7 della L. 241/90, a comunicare all’interessato e ad eventuali cointeressati facilmente individuabili l’avvio del procedimento. In caso di presentazione personale alla struttura competente, viene rilasciata la ricevuta che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui al presente articolo. b) Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere comprese:
c) Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (o comunque nei termini di legge), il Responsabile del Procedimento o dell’istruttoria, deve svolgere le seguenti mansioni e adempimenti:
d) Il termine può essere interrotto una sola volta se il Responsabile del Procedimento, o dell’istruttoria richiede all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta. e) Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto c), eventualmente modificato per quanto previsto dal punto d), il Responsabile del Procedimento o dell’istruttoria, formula una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione dell’atto finale. f) Qualora la Commissione Comunale per l’Edilizia non si esprima entro il termine di cui al precedente punto c) eventualmente modificato per quanto previsto dal punto d), il Responsabile del Procedimento o dell’istruttoria è tenuto comunque a formulare una proposta e redige una relazione all’autorità competente all’emanazione dell’atto finale indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. g) Nel caso di istanze per aree od immobili che necessitano di specifici pareri, pubblicazioni o nulla osta rilasciati da altri Enti, ove il richiedente non vi abbia già provveduto, il termine di cui al precedente punto c) eventualmente modificato per quanto previsto dal punto d), decade. Di tale decadenza è data comunicazione al richiedente e al progettista. h) Nel caso di opere pubbliche di competenza comunale il Responsabile del procedimento invia il progetto definitivo, eventualmente corredato dal parere delle commissioni consultive comunali, agli organi deliberativi Comunali secondo le competenze e per i successivi adempimenti. i) Saranno respinte le istanze illeggibili o incomplete a norma delle vigenti disposizioni statali, Regionali, Comunali, e che non rispecchino la reale situazione dichiarata. j) In caso di presentazione di istanze con documentazione non veritiera, il Responsabile del procedimento o dell’istruttoria informa l’autorità competente all’emanazione dell’atto finale, che ne dà comunicazione al competente ordine professionale del progettista firmatario per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e nei casi previsti dalla legge, all’Autorità Giudiziaria competente.
7.6 PROVVEDIMENTO FINALE ED EFFICACIA a) Determinato, sulla base della vigente normativa, il calcolo del contributo di concessione, laddove previsto, il responsabile della struttura organizzativa competente emana il provvedimento di accoglimento dell’istanza di concessione edilizia. Ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 60/77, dell’avvenuta emanazione del provvedimento di concessione si dà avviso agli interessati, nelle forme e nei modi di cui al successivo punto g), invitandoli a versare al Comune entro 30 giorni la quota di contributo relativa all’incidenza degli oneri di urbanizzazione. L’avviso deve indicare la data del provvedimento di concessione, le prescrizioni cui essa è eventualmente subordinata e l’ammontare del contributo richiesto a norma degli artt. 5 e 6 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. b) E’ in facoltà dell’istante o del progettista sottoporre alla verifica del responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) il calcolo del contributo di concessione. c) La consegna o la notifica della concessione edilizia deve avvenire dopo la presentazione della quietanza di pagamento dei contributi concessori. d) In caso di diniego, contestualmente all’emanazione del provvedimento di reiezione dell’istanza di concessione edilizia, il responsabile della struttura organizzativa competente comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente. e) Il provvedimento conclusivo del procedimento di concessione edilizia deve dar conto delle eventuali osservazioni pervenute dai controinteressati, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 e deve altresì essere comunicato agli stessi controinteressati che hanno presentato osservazioni. f) Il provvedimento di concessione edilizia deve contenere:
g) Il responsabile della struttura competente comunica al richiedente, al domicilio da questi indicato e a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso di emanazione della concessione edilizia o dell’autorizzazione edilizia o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le relative motivazioni. h) Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di concessione, è tenuto a provvedere al ritiro dell’atto, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ossia dopo aver provveduto al pagamento degli oneri concessori. i) Nel caso di ritardati pagamenti si applicano i disposti di cui all’art. 3 della legge 47/85. j) Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica l’art. 7 della L.R. 60/77. k) Il provvedimento di concessione edilizia acquista efficacia una volta pubblicato all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi nonchè una volta corrisposti, se dovuti, i contributi concessori. l) La pubblicazione di cui al comma precedente costituisce atto dovuto e deve essere effettuata contestualmente all’avviso di avvenuta emanazione del provvedimento. |
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