Riva di Solto (Bg)- Regolamento Edilizio Comunale 

  

TITOLO I 

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, SOGGETTI, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE

ART. 1 - OPERE SOGGETTE AD ATTI AUTORIZZATIVI O ABILITATIVI

1.1. In tutto il territorio Comunale è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro o opera finalizzata alla realizzazione di trasformazioni urbanistiche, nuove costruzioni di qualsiasi natura o tipo, o alla modifica o sistemazione o demolizione di quelle esistenti, senza il preventivo apposito atto autorizzativo rilasciato secondo le disposizioni, ovvero nei casi previsti dalla legge a preventiva Comunicazione scritta o a Denuncia di Inizio Attività.

1.2. Queste le varie categorie di opere individuabili:

a) opere soggette ad atto autorizzativo da sottoporre all’esame della Commissione Edilizia Comunale;

b) opere soggette ad atto di autorizzazione edilizia da non sottoporre all’esame della Commissione Edilizia Comunale;

c) opere soggette a comunicazione scritta;

d) opere soggette a Denuncia di Inizio Attività;

e) interventi non soggetti ad atto autorizzativo.

1.3. E’ comunque facoltà del Responsabile del Servizio sottoporre all’esame della Commissione Edilizia Comunale proposte di intervento per le quali non ne sia previsto l’esame.


 

ART. 2 - OPERE SOGGETTE AD ATTO AUTORIZZATIVO DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

2.1. Sono da sottoporre obbligatoriamente all’esame della Commissione edilizia Comunale le seguenti categorie di opere:

a)  Opere ad intervento diretto proposte da privati, soggette a concessione edilizia:

      1. Nuove costruzioni, ampliamento, modifica e trasformazione strutturale ed estetica, demolizione o ricostruzione totale od anche parziale di strutture murarie, sia all'interno che all'esterno di edifici pubblici e privati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione.

      2. Interventi sul patrimonio edilizio esistente identificabili come interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con successiva ricostruzione, ristrutturazione urbanistica.

      3. Formazione di chioschi permanenti o provvisori, fabbricati accessori in genere.

      4. Costruzioni di strade private e/o opere di urbanizzazione del territorio; opere di consolidamento e sostegno dei terreni.

      5. Varianti ad opere assentite.

      6. Piscine, impianti sportivi in genere coperti o scoperti, costruzione ed impianti relativi a campeggi.

      7. Tutte le coperture, di qualsiasi forma, struttura e materiale siano fatte a qualunque uso.

      8. Cappelle ed edicole funerarie in genere.

      9. Stazioni di servizio carburante – torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni.

      10. Realizzazione di opere di urbanizzazione o di infrastrutture per impianti sia da parte di privati che di enti o società, su suoli pubblici o privati.

      11. Opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione, anche urbanistica, relativamente ad immobili od aree ricadenti nei vincoli previsti dalla Decreto legislativo 29.10.1999 n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni e circolari, o dichiarati dal P.R.G. aventi valore per la storia, la cultura, l’arte locale e l’ambiente.

      12. Rilascio di concessioni edilizie in sanatoria ex articolo 13 della legge 28.02.1985, n.47

2.2. Piani attuativi e definizione di aree o immobili da assoggettare a Piano di Recupero.

2.3. Opere pubbliche da eseguirsi direttamente da Amministrazioni Statali. Tali Amministrazioni dovranno comunque acquisire il parere del Comune ed ottenere il relativo atto autorizzativo. Dovranno inoltre depositare, prima dell’inizio di qualsiasi opera, le prove dell’accertamento di cui agli artt. 29 e 31 - secondo comma - della Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.4. Autorizzazioni e sanzioni paesistico ambientali di cui alla legge regionale 09.06.1997, n. 18.

2.5. Tutte le restanti tipologie di opere non definite negli articoli successivi.

2.6. Attestazioni di compatibilità architettonica a preprogetti per interventi in zona A del territorio comunale per i quali il soggetto attuatore intende procedere avvalendosi della facolta’ di denuncia di inizio attività.

2.7. Le opere di cui ai punti sopra citati, nei casi previsti dalla legge, e alle condizioni espresse nel comma precedente, potranno essere soggette a denuncia di inizio attività senza quindi il necessario esame da parte della commissione edilizia.


 

ART. 3 - OPERE SOGGETTE AD ATTO AUTORIZZATIVO DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA DA NON SOTTOPORRE ALL’ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

3.1. Coloriture, decorazioni, restauri, modifiche, rifacimenti parziali dei prospetti esterni con formazione o chiusura di aperture e delle coperture degli edifici, affacciati su aree private.

3.2. Collocamento, rimozione o modifica di insegne, vetrine targhe, iscrizioni, lumi memorie, monumenti, statue e oggetti d'arte situati in luoghi pubblici o comunque esposti alla vista del pubblico.

3.3. Apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico e privato.

3.4. Apertura al pubblico transito di aree private.

3.5. L'occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo aperto compatibili con la destinazione prevista dal Piano Regolatore Generale.

3.6. Le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di costruzioni già esistenti.

3.7. Opere provvisionali.

3.8. Cartelli ed affissi pubblicitari.

3.9. Rivestimenti e posa di lapidi nel Cimitero Comunale.

3.10. Accessi carrali o pedonali – recinzioni.


 

ART. 4 - OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE SCRITTA

4.1. Sono soggette a comunicazione scritta le opere interne alle costruzioni di cui alla Legge 28.02.1985 n. 47; le modalità di presentazione e i documenti da allegare sono quelli di cui all'art. 26 della Legge 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni, comprendenti la relazione di asseveramento e gli elaborati grafici dell'intervento, debitamente quotati, con l'indicazione dei rapporti aereoilluminanti e la dimostrazione circa l’eliminazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche.


 

ART. 5 - OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’

5.1. Gli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività sono quelli previsti dall’art. 4 del Decreto Legge 05.10.1993 n. 398 convertito con modificazioni dalla Legge 04.12.1993 n. 493 così come sostituito dall’art. 2 comma 60 della Legge 23.12.1996 n. 662 con la documentazione e secondo la procedura citata dal medesimo articolo. Precisamente:

a) Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe od ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) Recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) Aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria;

e) Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile;

f) Impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

g) Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

5.2. La facoltà di Denuncia d’Inizio Attività per gli interventi descritti all’articolo 5.1. è data esclusivamente ove sussistano le seguenti condizioni:

a) Gli immobili interessati non siano assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, delle competenti autorità ai vincoli di carattere storico artistico ambientale e paesaggistico (Decreto Legislativo 29/10/1999, n°490) salvo preventiva acquisizione di benestare/nulla-osta/autorizzazione da parte delle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo, ad eccezione delle opere previste dall’art. 1 comma 8 della legge 08.05.1985 n. 431 (conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27.06.1985, n. 312), non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del D.M. 02.04.1968 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16.04.1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

b) Gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

La facoltà di Denuncia di inizio attività può essere esercitata, come previsto e con le modalità dell’art. 4 della legge regionale 19.11.1999, n. 22, anche per tutti gli interventi previsti dall’allegato A alla D.G.R. n. 6/38573 del 25.09.1998.


  

 ART. 6 - INTERVENTI NON SOGGETTI AD ATTI AUTORIZZATIVI

6.1. Non è richiesto alcun atto autorizzativo per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge e/o per vincolo di P.R.G. di importanza artistica o storica:

a)  Opere soggette a Comunicazione scritta o soggette a Denuncia di Inizio Attività secondo le procedure e le modalità e con la documentazione prevista dalla vigente legislazione;

b)  Costruzioni provvisorie di cantieri edili, relativi ad opere oggetto di atto autorizzativo;

c)  Opere di assoluta urgenza e di necessità immediata eseguite su ordinanza emanata per la tutela della pubblica incolumità od in presenza di calamità naturali;

d)  Demolizioni di opere abusive in applicazione della Legge 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

e)  Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

f)  Opere di ordinaria manutenzione.

 


  

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