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Chiarimenti della Direzione Generale Territorio e Urbanistica su
SCIA e DIA |
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Chiarimenti sull'introduzione della
SCIA-"Segnalazione certificata di inizio attività",
in sostituzione della
DIA-"Dichiarazione di inizio attività"
a cura della Direzione Generale
Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia
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Comunicato
della Direzione: Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78,
ha introdotto una nuova disciplina in materia di semplificazione
che ha posto da subito dubbi e problemi per quanto attiene
specificamente al settore dell’edilizia. Ci si riferisce
all'art. 49, commi 4 bis e 4 ter, inseriti dalla legge di
conversione e per ciò stesso efficaci a far tempo dal 31 luglio
2010.
Con il comma 4 bis il legislatore, "riscrivendo" l'art. 19 della
L. n. 241/1990, introduce la "Segnalazione certificata di
inizio attività - SCIA", in sostituzione della "Dichiarazione di
inizio attività - DIA"; con il successivo comma 4 ter ,
dichiara espressamente la nuova disciplina attinente alla
"tutela della concorrenza" e la qualifica "livello essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", così
riconducendola alla competenza esclusiva statale.
In risposta ad una richiesta di chiarimenti urgenti,
tempestivamente formulata da Regione Lombardia, il Ministero per
la Semplificazione normativa, con un’articolata nota in data 16
settembre 2010, ha avuto modo di delineare l’esatto ambito di
operatività del nuovo istituto in campo edilizio. Risolta in
senso positivo la prima importante questione e cioè
l’applicabilità della nuova disciplina anche all'edilizia, il
Ministero ha chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA
“ordinaria”, non anche la DIA alternativa al permesso di
costruire, particolarmente estesa nella nostra legislazione
regionale. Questo importante chiarimento interpretativo fornito
dal Ministero sostanzialmente fa salvo il regime giuridico in
materia di procedure edilizie che Regione Lombardia ha
consolidato con successo da oltre un decennio e che risulta
fondato, come noto, sull’alternatività pressoché totale tra
permesso di costruire e DIA.
A seguito delle intervenute modifiche legislative, come sopra
delineate, sono cinque le procedure edilizie operative nella
nostra Regione a far tempo dal 31 luglio 2010 per i diversi
interventi, secondo la seguente articolazione:
1. Permesso di costruire per tutti gli interventi
edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d’uso di cui
all’art. 52,comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;
2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al
permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per
gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale
a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i
mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52, comma 3 bis,
della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di
costruire;
3. SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt.
6 e 10 (per quanto, quest’ultimo, disapplicato in Regione
Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente: -
interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati,
ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all’art. 6,
comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, - interventi di
restauro e di risanamento conservativo, - interventi di
ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella
fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.
380/2001;
4. Comunicazione asseverata per gli interventi di
manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lett. a)
del D.P.R. n. 380/2001;
5. Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2,
lett. b) - c) - d) - e) del D.P.R. n. 380/2001.
Per quanto riguarda specificamente la nuova disciplina della
SCIA, applicabile nell’ambito sopra delineato (p.to 3), si
precisa che, nel caso di interventi da realizzarsi in zona
soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla
SCIA dev’essere allegato lo specifico atto di assenso dell’ente
preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può
essere sostituito da SCIA. Si richiama l’attenzione sugli
adempimenti dovuti nel caso di interventi da realizzarsi in
ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico e sempre che
incidano sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici: i
relativi progetti sono soggetti all’esame di impatto paesistico
previsto dal P.T.R. (vedi artt. 35 e ss., Parte 3, Piano
Paesaggistico e DGR. n. 11045/2002). In tal caso, se il progetto
rimane sotto la soglia di rilevanza, alla SCIA dev’essere
allegato l’esame di impatto paesistico, sopra soglia dev’essere
acquisito, preliminarmente alla presentazione della SCIA, il
giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della
Commissione per il paesaggio.
Relativamente agli interventi previsti dalla L.R. n. 13/2009, in
materia di rilancio dell’edilizia, trattandosi di iniziative
contemplate da una disciplina avente carattere speciale e
derogatorio, la SCIA non trova applicazione, rimanendo pertanto
confermati gli specifici disposti procedurali della stessa L.R.
13 (art. 2, comma 4; art. 3, comma 8; art. 4, comma 3).
Da ultimo, per quanto riguarda le DIA edilizie presentate prima
del 31 luglio 2010, quand’anche a tale data non risultasse
decorso il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio del
potere inibitorio dal parte dell’amministrazione, il Ministero
ha chiarito che rimangono operative, salva la possibilità per il
privato di avvalersi degli effetti della sopraggiunta disciplina
presentando per il medesimo intervento una SCIA, ovviamente se
l’intervento rientra tra quelli passibili di SCIA (p.to 3 sopra
dettagliato).
Daniele Belotti
Assessore al Territorio e Urbanistica
Bruno Mori Direttore Generale DG. Territorio e Urbanistica
Milano, 8 ottobre 2010
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