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Sezione
relativa alle tipologie di procedimento, come indicato all'art. 35,
c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e
l'acquisizione d'ufficio dei dati.
c.1 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome
del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i
documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la
produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge,
regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli
uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità
di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici
e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare
le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa
del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale
rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi
con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento
oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già
disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction
condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi
canali, facendone rilevare il relativo andamento.
c.2 - Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere
l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso
di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere
avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato
utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti
o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione
in un termine congruo.
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