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Sezione relativa a telefono e posta elettronica, come indicato
all'art. 13, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione
concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
c.1 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) - all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle
di postaelettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi
per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
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