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Sezione
relativa ai costi contabilizzati, come indicato all'art. 32, c. 2,
lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs 33/2013
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Sezione
relativa ai costi contabilizzati, come indicato
all'art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013
Art. 32 - Obblighi di
pubblicazione concernenti i servizi erogati
c.2 - Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi
erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi
dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) - i costi contabilizzati, evidenziando quelli
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni
servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità
c.5 - Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del
lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad
individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi,
ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n.279. Le amministrazioni provvedono altresì alla
contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi
e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché
al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi
dati ai sensi dell'articolo 32.
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