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Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei
dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013
Art. 47 - Sanzioni per casi
specifici
c.1 - La mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione in carica, la titolaritą di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il
secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione
della carica, da luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata
comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato.
c.2 - La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero,
per le indennitą di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
c.3 - Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dall'autoritą amministrativa competente in base a quanto previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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