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Sezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari
regionali/provinciali, come indicato all'art. 28, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Art. 28 - Pubblicità dei
rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
c.1 - Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e
le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi
consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo
di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono
altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di
controllo.
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