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Sezione
relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 del d.lgs. 33/2013
Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi
c.1 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano
ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici,
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale
e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo n.150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni pubbliche.
c.2 - Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi
di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la
eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La
pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta
automaticamente in sede di formazione del documento che contiene
l'atto.
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