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Sezione
relativa alle opere pubbliche, come indicato all'art.
38 del d.lgs. 33/2013
Art. 38 - Pubblicità dei
processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere
pubbliche
c.1 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente
sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza
dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli
investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto
nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori
che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti
delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex
ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad
essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei
componenti e i loro nominativi.
c.2 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando
gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, le informazioni relative ai
tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono
pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito
web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
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