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Sezione
relativa agli oneri informativi per cittadini e imprese, come
indicato all'art. 34, c. 1 e 2
del d.lgs. 33/2013
Art. 34 - Trasparenza degli
oneri informativi
c.1 - I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché
i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai
servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in
allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo
informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
c.2 - Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui
siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le
modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2
e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
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