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Sezione
relativa a interventi straordinari e di emergenza,
come indicato all'art. 42
del d.lgs. 33/2013
Art. 42 - Obblighi di
pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza
che comportano deroghe alla legislazione vigente.
c.1 - Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamitą naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite
in base alla legge 24 febbraio 1992, n.225, o a provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano:
a) - i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa
delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della
deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;
b) - i termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) - il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall'amministrazione;
d) - le particolari forme di partecipazione degli interessati
ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
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