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Sezione
relativa alle informazioni ambientali, come indicato
all'art. 40
del d.lgs. 33/2013
Art. 40 - Pubblicazione e
accesso alle informazioni ambientali
c.1 - In materia di informazioni ambientali restano ferme le
disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dalla legge 16 marzo
2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
c.2 - Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n.195 del 2005, pubblicano, sui
propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal
presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195,
che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché
le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto
legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo
all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
c.3 - Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di
accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.
c.4 - L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo
non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già
stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale
superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente
decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai
sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di
informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente
decreto.
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