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Sezione
relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c.
1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
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Sezione
relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c.
1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
Art. 22 - Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli
enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle
partecipazioni in società di diritto privato.
c.1 - Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna
annualmente:
a) l'elenco degli enti
pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione
abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con
l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate;
c.2 - Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c)
del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,
alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione,
alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
c.3 - Nel sito dell'amministrazione e' inserito il
collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1,
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi
di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione
degli articoli 14 e 15.
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