|
Sezione
relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei
dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/20133
Art. 35 - Obblighi di
pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli
sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
c.3 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito
istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivitą volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalitą di
accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
c) le ulteriori modalitą per la tempestiva acquisizione
d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
|
|