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Sezione
relativa alla contrattazione integrativa, come indicato all'art. 21,
c. 2 del d.lgs. 33/2013
Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla
contrattazione collettiva
c.2 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma
8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate
dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni
trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La
relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in
esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di
produttivitą ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione
alle richieste dei cittadini.
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