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Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato
all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Art. 15 -
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza
c.1 - Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti
informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di
attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato.
c.2 - La pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi
dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni
per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione
dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono
aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la
consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente
comma.
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