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Sezione
relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato
all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
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Sezione
relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato
all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
c.2 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del
citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore
a mille euro.
Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti
beneficiari
c.1 - La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2,
comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo
articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati
fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del
relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del
beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del
soggetto incaricato.
c.2 - Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate,
nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo
modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che
ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi
dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico
elenco per singola amministrazione.
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