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Sezione relativa all'articolazione degli uffici, come indicato
all'art. 13, c. 1, lett. b) e c) del d.lgs. 33/2013
Art. 13 - Obblighi di
pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni
c.1 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all'articolazione degli
uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun
ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della
piena accessibilitą e comprensibilitą dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;
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