Riva di Solto (Bg)- Regolamento Edilizio Comunale 

  

TITOLO I 

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, SOGGETTI, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE

 

ART. 11 - ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA: DOMANDE, SOGGETTI, CONTENUTI, PROCEDURE

11.1  SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA: Le domande di autorizzazione edilizia indirizzate all’Amministrazione Comunale e redatta su carta legale, deve essere sottoscritta:

a)  Dal proprietario, dal possessore o dal detentore del bene che si intende trasformare

b)  Dal progettista abilitato

11.2  CONTENUTO DELLA DOMANDA:

a)  Tutto quanto già elencato dal presente Regolamento relativo alla richiesta di Concessione Edilizia.

11.3 SOGGETTI:

a)  Sono legittimati a presentare istanze di autorizzazione edilizia gli stessi soggetti legittimati a richiedere la Concessione edilizia, come riportati nell’art. 7 del presente regolamento.

11.4  ALLEGATI ALLA DOMANDA: gli elaborati, da allegare in duplice copia alla domanda di autorizzazione edilizia sono i seguenti:

a)  relazione tecnica illustrativa;

b)  planimetria di progetto in scala adeguata con indicate le opere in oggetto, le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici adiacenti, il calcolo del volume del progetto e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PRG, ed eventuali aree vincolate;

c)  almeno due sezioni quotate di cui almeno una sul vano scala, ove esistente.

d)  Deve altresì essere presentata la seguente documentazione:

  1. titolo che abilita alla richiesta;

  2. estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile;

  3. estratto della tavola di azzonamento del PRG;

  4. modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione;

  5. assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;

  6. dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d'Igiene;

  7. relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del D.M. 11.03.1988

e)  Ove necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico;

f)  Ove necessario, copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.7 della legge 1497/39 in caso di immobile assoggettato a vincolo paesistico-ambientale (legge 1497/39, legge 431/85);

g)  Parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove necessario.

11.5  FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

a)  L’Amministrazione comunale provvede, secondo quanto disposto dall’art. 7 della L. 241/90, a comunicare all’interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili l’avvio del procedimento. In caso di presentazione personale alla struttura competente, la ricevuta di cui al precedente art. 20, comma 2, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui al presente articolo.

b)  Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere comprese:

  1. le generalità del responsabile dell’istruttoria, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico;

  2. l’unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento;

  3. la persona legittimata ad assumere l’atto finale;

  4. l’indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al responsabile del procedimento.

c)  Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria), qualora emerga carenza o incompletezza della documentazione, provvede a formulare la richiesta di completamento o regolarizzazione della documentazione stessa.

d)  Completato l’esame dei documenti allegati alla pratica edilizia, e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del termine previsto dall’art. 7 della L. 25 marzo 1982, n. 94 per la formazione del silenzio-assenso, il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) predispone una relazione motivata diretta al soggetto competente per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.

e)  La relazione di cui al comma precedente deve contenere:

  1. i dati del soggetto richiedente e del progettista;

  2. le caratteristiche edilizie ed urbanistiche dell’area sulla quale dovrà essere realizzata l’opera;

  3. le autorizzazioni, i nulla-osta, i permessi acquisiti;

  4. la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto;

  5. la valutazione della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti con le relative dimostrazioni.

11.6  PROVVEDIMENTO FINALE ED EFFICACIA;

a)  Il responsabile della struttura organizzativa competente emana il provvedimento di accoglimento dell’istanza di autorizzazione edilizia.

b)  L’istanza di autorizzazione si intende accolta, ai sensi e alle condizioni dell’art. 7 della L. 25 marzo 1982, n. 94, qualora il responsabile della struttura organizzativa competente non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio.

c)  In caso di diniego, contestualmente all’emanazione del provvedimento di reiezione dell’istanza di autorizzazione edilizia, il responsabile della struttura organizzativa competente comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente.

d)  Il provvedimento di autorizzazione edilizia deve contenere:

  1. le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato istanza di autorizzazione, ovvero, nel caso di soggetto collettivo, la persona fisica che ha presentato l’istanza in rappresentanza dello stesso;

  2. l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;

  3. gli estremi della richiesta di concessione, con indicazione dell’eventuale documentazione integrativa o modificativa depositata;

  4. la motivazione;

  5. eventuali prescrizioni e/o condizioni, se del caso prescrivendo la presentazione di elaborati corretti o aggiornati;

  6. il termine per l’inizio e la fine dei lavori. Qualora non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono quelle stabilite dall’art. 4 della L. 10/77.

e)  Il responsabile della struttura competente comunica al richiedente, al domicilio da questi indicato e a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso di emanazione della concessione edilizia o dell’autorizzazione edilizia o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le relative motivazioni.

f)  Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di concessione, è tenuto a provvedere al ritiro dell’atto, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ossia dopo aver provveduto al pagamento degli oneri concessori.

g)  Nel caso di ritardati pagamenti si applicano i disposti di cui all’art. 3 della legge 47/85.

h)  Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica l’art. 7 della L.R. 60/77.

i)  Il provvedimento di autorizzazione edilizia acquista efficacia una volta pubblicato all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi nonchè una volta corrisposti, se dovuti, i contributi concessori.

j)  La pubblicazione di cui al comma precedente costituisce atto dovuto e deve essere effettuata contestualmente all’avviso di avvenuta emanazione del provvedimento.

 

  

ART. 12 - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI: SOGGETTI, CONTENUTI, PROCEDURE

12.1  SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE: La comunicazione di inizio lavori, indirizzata all’Amministrazione, deve essere sottoscritta:

a)  Dalla persona per conto della quale l’opera viene eseguita (committente)

b)  Dal proprietario (quando sia persona diversa dal committente) o dal legale rappresentante del proprietario o dei condomini;

c)  Dal progettista-Direttore dei lavori asseverante

d) Dall’impresa (ditta esecutrice delle opere).

12.2  CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI:

a)  oggetto della comunicazione;

b)  generalità complete del richiedente, comprensive del numero di codice fiscale, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;

c)  estremi ed ubicazione dell’immobile, con l’indicazione della zona urbanistica in cui insiste l’immobile oggetto dell’intervento;

d)  dichiarazione che l’immobile non è soggetto a vincoli di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490.

e)  dichiarazione di proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento o indicazione dell’altro titolo che legittima il dichiarante all’esecuzione delle opere interne;

f)  generalità del professionista, con relativo codice fiscale, nonché degli estremi dell’iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale;

g)  generalità dell’imprenditore che è stato incaricato della esecuzione delle opere interne;

h)  sottoscrizione del dichiarante, data e luogo di presentazione della comunicazione.

i)  Elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati.

j)  Il professionista, nella relazione, deve:

  1. autocertificare di essere abilitato alla progettazione, indicando gli estremi dell’iscrizione al Collegio o all’Ordine professionale di appartenenza;

  2. descrivere analiticamente le opere da compiersi;

  3. asseverare che le opere da compiersi:

  4. non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, e con il presente regolamento edilizio;

  5. non comportino modifiche alla sagoma della costruzione, ai prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;

  6. non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;

  7. non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile;

  8. per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone A, che gli stessi rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

k)  La relazione deve inoltre asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

12.3  SOGGETTI:

a)  Sono legittimati a presentare comunicazione di inizio lavori gli stessi soggetti legittimati a richiedere la Concessione edilizia, come riportati del presente regolamento.

12.4  ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE: gli elaborati, da allegare in unica copia alla comunicazione di inizio lavori, sono i seguenti:

a)  relazione tecnica illustrativa;

b)  elaborati grafici esplicativi degli interventi previsti.

12.5  FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

a)  L’istruttoria della comunicazione di inizio lavori, che abilita all’esecuzione degli interventi è rivolta all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 26 della legge 28/2/1985, n. 47.

     


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