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			Sezione 
			
			
			relativa alle opere pubbliche, come indicato all'art. 
			38  del d.lgs. 33/2013 
			 
			
			Art. 38 - Pubblicità dei 
			processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere 
			pubbliche  
			c.1 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente 
			sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche 
			pluriennale delle opere pubbliche di competenza 
			dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli 
			investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto 
			nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori 
			che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti 
			delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex 
			ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica 
			degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 
			maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad 
			essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 
			componenti e i loro nominativi.  
			c.2 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando 
			gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto 
			legislativo 12 aprile 2006, n.163, le informazioni relative ai 
			tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle 
			opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono 
			pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per 
			la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
			che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito 
			web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 
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