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Sezione
relativa agli enti di diritto privato controllati, come indicato
all'art. 22, c. 1, lett. c), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
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Sezione
relativa agli enti di diritto privato controllati, come indicato
all'art. 22, c. 1, lett. c), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
Art. 22 - Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli
enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle
partecipazioni in società di diritto privato.
c.1 - Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna
annualmente:
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,
in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli
enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da
pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri
di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
c.2 - Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c)
del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,
alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione,
alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
c.3 - Nel sito dell'amministrazione e' inserito il
collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1,
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi
di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione
degli articoli 14 e 15.
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