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Sezione
relativa alla dotazione organica, come indicato all'art. 16, c. 1,2
del d.lgs. 33/2013
Art. 16 - Obblighi di
pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
c.1 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto
annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui
all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla
dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al
relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le
diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
c.2 - Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati
relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in
servizio, articolato per aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
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